Come è noto, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado con possibilità di estensione fino al terzo grado riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dellart. 3, c.3 della legge 104 stessa.
Il comma 5 dellart. 42, del decreto legislativo n. 151/2001, stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dellart.3, c. 3, della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
LINPS, con la circolare n. 38 del 27/2/2017 evidenzia che le predette disposizioni vanno oggi coordinate con quelle introdotte dalla legge 20 maggio 2016, n.76 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016.
Pertanto, dal coordinamento delle norme richiamate, emerge che:
i permessi ex lege n. 104/92 e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 possono essere concessi anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un unione civile, che presti assistenza allaltra parte;
il convivente deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui allart 3, comma 3, della legge 104/92 per lassistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.
Conseguentemente, in sintesi:
– la parte di un unione civile, che presti assistenza allaltra parte, può usufruire di:
permessi ex lege n. 104/92;
congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001
– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dellart. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza allaltro convivente, può usufruire unicamente di:
permessi ex lege n. 104/92.